Statuto
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STATUTO DI ASSOCIAZIONE
Denominazione - Sede – Scopo
Art. 1) - E' costituita un'associazione denominata "Associazione Camera Minorile di Capitanata".
Art. 2) - L'Associazione ha sede in Lucera (FG).
Art. 3) - L'Associazione è apolitica ed apartitica, opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione o istituzione pubblica o privata. L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa:
a) si propone la salvaguardia e la piena tutela del superiore interesse del minore nell’esercizio della professione forense in materia di diritto minorile e della famiglia;
b) ha come scopo l’approfondimento e lo studio delle tematiche del diritto minorile e della famiglia, al fine di promuovere una effettiva specializzazione degli avvocati che esercitano la professione in campo minorile e di assicurare la qualità e l’efficacia della difesa tecnica;
c) promuove, in tal senso, specifiche iniziative per la formazione dei praticanti avvocati nel settore del diritto minorile;
d) svolge attività di studio, di ricerca e di formazione attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento, pubblicazioni. Favorisce inoltre gli scambi interdisciplinari attraverso l’incontro ed il confronto con altre figure professionali;
e) collabora con enti pubblici o privati che operano nel campo del diritto minorile per la concreta realizzazione di iniziative finalizzate alla tutela del minore ed a sostegno della famiglia;
f) promuove il dialogo con la magistratura, l’avvocatura, le professioni e le altre istituzioni che operano nel settore minorile, anche al fine di assicurare la rappresentanza degli avvocati che esercitano la professione in tale ambito;
g) può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Patrimonio
Art. 4) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- da donazioni, legati, lasciti e contributi pubblici e/o privati.
Art. 5) - I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:
- dalle quote associative, il cui ammontare, non inferiore ad euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) è determinato di anno in anno dal Consiglio direttivo;
- dai redditi di beni patrimoniali;
- dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti, associazioni, nonchè dalle raccolte pubbliche di fondi;
- da rimborsi per le spese di attività di studio e ricerche promossi dall'associazione e rientranti negli scopi sociali.
Art. 6) - Gli associati membri dell'Associazione sono distinti in:
- soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- soci ordinari: possono essere tutti gli avvocati iscritti negli albi degli Ordini Forensi di Foggia e Lucera, che facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, che esercitano la professione in via prevalente nell’ambito del diritto minorile ovvero che abbiano manifestato particolare ed esplicito interesse per la materia.
I praticanti avvocati che abbiano manifestato nel corso degli studi o nel periodo di pratica forense particolare interesse per il diritto minorile, sono ammessi alle attività dell’associazione in qualità di uditori.
L'ammissione è deliberata per alzata di mano, è presa a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.
Art. 7) - Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Le quote annuali devono essere versate entro la fine del mese di gennaio di ogni anno.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo nè in caso di scioglimento dell'associazione nè sono trasmissibili.
Art. 8) - Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La partecipazione non può essere temporanea.
Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata nell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:
a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, incompatibilità con l'indirizzo e scopi dell'associazione, indicati nell'art. 3) o per mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
b) violazione delle norme etiche o statutarie;
c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.
L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata a/r.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
Organi
Art. 10) - Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
Assemblea
Art. 11) - L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purchè deliberata almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta la universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Ciascun associato non può avere che un voto e non può ricevere più di una delega da altro associato.
Art. 12) - L'Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei Consiglieri.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.
Art. 13) - Le Assemblee sono convocate almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere spedito ad ogni associato a mezzo raccomandata anche a mano o fax o e-mail.
In caso di comprovata urgenza entrambi i termini sono ridotti a cinque giorni.
L'avviso di convocazione fisserà anche la data della seconda convocazione.
Art. 14) - Ogni associato, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Art. 15) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente assistito da un segretario eletto dall'assemblea.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
L’assemblea ordinaria è l’organo di indirizzo dell’associazione.
Essa:
- approva il programma delle attività istituzionali da realizzare nel corso dell’esercizio sociale e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Essa può altresì deliberare la costituzione di commissioni per la cura di particolari settori, da affidare a coloro, fra gli associati, che siano ritenuti più idonei. In via eccezionale, può richiedere il contributo di esperti esterni all’associazione.
L’Assemblea straordinaria degli iscritti è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta sia ritenuto opportuno, ovvero quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia richiesta al Presidente.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in ordine a:
- modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
- scioglimento della camera e la destinazione del fondo sociale.
Art. 16) - Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.
Consiglio Direttivo
Art. 17) - Il Consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri, eletti a scrutinio segreto dall’assemblea ordinaria.
I membri del Consiglio direttivo durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Sono eleggibili a componente del Consiglio direttivo tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
In sede di votazione ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, l’Addetto alle pubbliche relazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce ogni mese, su iniziativa del Presidente ovvero di almeno due componenti del Consiglio stesso. Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta a tutti i componenti, da spedirsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza, anche a mezzo e-mail e/o con ogni altro mezzo che ne garantisca la ricezione. Esso può in ogni caso deliberare senza formalità di convocazione quando si sia costituito in forma totalitaria.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo:
- decide sulla convocazione dell’Assemblea;
- attua la deliberazioni dell’Assemblea;
- esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa per l’attuazione dei fini della Camera;
- delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulla eventuale esclusione dei soci;
- amministra il patrimonio sociale;
- redige il bilancio di esercizio;
- determina la quota associativa annua.
In caso di dimissioni, morte o altro impedimento all’esercizio della carica di uno o più componenti, il Consiglio direttivo, ovvero il Presidente o chi ne fa le veci, provvede alla immediata convocazione dell’Assemblea.
Presidente
Art. 25) - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Camera Minorile ed ha potere di firma. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle deliberazioni del medesimo, senza autonomia decisionale.
I Vicepresidenti
Art. 26) - I Vicepresidenti sono nominati al suo interno dal Consiglio Direttivo.
Sostituiscono congiuntamente e/o disgiuntamente il Presidente nelle sue funzioni in qualunque caso di impedimento o su apposita delega da parte di quest’ultimo.
Segretario
Art. 27) - Il Segretario è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Redige i verbali di riunione del Consiglio curandone la tenuta in apposito registro.
Tesoriere
Art. 28) - Il Tesoriere è nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo. Tiene i registri sociali e redige il rendiconto. Provvede agli incassi ed ai pagamenti deliberati dagli organi sociali e tiene la cassa.
Addetto alle Pubbliche Relazioni
Art.29) - L’addetto alle pubbliche relazioni cura, di concerto con il consiglio direttivo, le relazioni con i mezzi di comunicazione e con le istituzioni.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 30) - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea fra gli associati che non rivestano altre cariche in seno alla Camera. Per tale elezione non sono ammesse deleghe.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi eleggono al loro interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- controlla l’amministrazione della Camera ed accerta la regolare tenuta della contabilità;
- provvede a redigere la relazione ai bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre all’Assemblea.
Bilancio ed Utili
Art.31) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi gestione, fondi, riserve o capitale, salvo obblighi di legge.
Scioglimento
Art. 32)- L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto, secondo delibera dell’assemblea straordinaria, in favore di enti che esercitino attività senza scopo di lucro per la protezione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Clausola Compromissoria
Art. 33) - Tutte le controversie sorte tra gli associati oppure tra gli associati e l'Associazione, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede l'Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'Associazione, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo equità entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
Rinvio
Art. 34) - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si intendono applicabili le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.


