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Iscrizione

Per iscriversi all'associazione, scaricare il modulo di iscrizione


Una volta compilato nelle sue parti e debitamente firmato, si prega di consegnarlo presso la sede della Camera Minorile di Capitanata.

ESTRATTO STATUTO CAMERA MINORILE DI CAPITANATA

Art. 3) - L'Associazione è apolitica ed apartitica, opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione o istituzione pubblica o privata.L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa:a) si propone la salvaguardia e la piena tutela del superiore interesse del minore nell’esercizio della professione forense in materia di diritto minorile e della famiglia;b) ha come scopo l’approfondimento e lo studio delle tematiche del diritto minorile e della famiglia, al fine di promuovere una effettiva specializzazione degli avvocati che esercitano la professione in campo minorile e di assicurare la qualità e l’efficacia della difesa tecnica;e) collabora con enti pubblici o privati che operano nel campo del diritto minorile per la concreta realizzazione di iniziative finalizzate alla tutela del minore ed a sostegno della famiglia;f) promuove il dialogo con la magistratura, l’avvocatura, le professioni e le altre istituzioni che operano nel settore minorile, anche al fine di assicurare la rappresentanza degli avvocati che esercitano la professione in tale ambito;

Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata nell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, incompatibilità con l'indirizzo e scopi dell'associazione, indicati nell'art. 3) o per mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;b) violazione delle norme etiche o statutarie;c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata a/r.La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Art. 33) -Tutte le controversie sorte tra gli associati oppure tra gli associati e l'Associazione, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui ambito ha sede l'Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'Associazione, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo equità entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.



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